Si può donare ad un solo erede?

La donazione è un atto di liberalità che può essere eseguito anche verso i propri figli

Atto
Atto di donazione a un figlio (Canva)

Il codice civile dice che un atto di donazione è un contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione. Alcuni atti di donazione hanno bisogno della redazione notarile per avere valore mentre per altri non è necessaria questa importante formalità.

Atto di donazione a un solo figlio: cosa succede

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Atto di donazione a un figlio (Canva)

L’atto di donazione è possibile anche verso i propri figli e anche verso uno solo. Infatti, se per volontà del genitore si vuole cedere un bene anche di valore economico importante come un immobile o un terreno si può fare senza che sia necessario un passaggio che coinvolga anche gli altri eredi.

Tuttavia, solo in un caso gli altri eredi possono opporsi alla morte del genitore donate. Si tratta del caso in cui la donazione abbia intaccato le quote legittime di eredità che spettano a tutti gli eredi. Esistono diversi tipi di donazioni. C’è quella di modico valore che riguarda beni che non intaccano il patrimonio del donante così come quello che riceve la donazione.

Questo tipo di donazioni hanno valore sia con la sottoscrizione di una scrittura privata o anche con la semplice consegna materiale del bene oggetto della donazione. Poi ci sono le donazioni di modico valore come ad esempio quella di un immobile o un terreno. In tal caso la donazione ha valore soltanto se è redatta per atto pubblico tramite un notaio in presenza di due testimoni.

Nel caso di donazioni di beni di non modico valore si aggiunge un costo maggiore. Alla parcella del notaio che varia dall’uno all’altro ci sono poi diverse imposte da aggiungere al costo totale.

Nel caso, ad esempio, di un immobile, occorre l’imposta di bollo di 230 euro; l’imposta di registro di 200 euro, la quale non è dovuta se il valore del bene è inferiore alla franchigia prevista; l’imposta ipotecaria del 2% del valore dell’immobile; l’imposta catastale dell’1% del valore dell’immobile.