Treno, cosa poter fare quando una corsa viene cancellata

Treno, corsa cancellata: quali sono i diritti del passeggero che resta in stazione. Novità da giugno con il nuovo regolamento

Quando si va alla stazione per prendere il treno, si parte sempre in anticipo, per diversi motivi. Innanzitutto perché in caso di contrattempi si rischia di perderlo. Un altro imprevisto è che la corsa del treno potrebbe essere cancellata (è una situazione diversa dal punto di vista legale rispetto al ritardo) e dunque bisognerà provvedere il prima possibile a un’alternativa.

Treno corsa cancellata
Il passeggero resta in stazione a causa della corsa cancellata (foto Canva) – Bonus.it

Se abbiamo un importante incontro di lavoro o personale, la cancellazione di un treno può essere davvero un fatto molto grave che può provocare danni. Cosa può fare l’utente in questi casi?

Treno, corsa cancellata: cosa fare e quali sono le novità legislative

Può annullare il viaggio e chiedere il rimborso del biglietto ma ha anche il diritto a un biglietto verso la destinazione finale, alla prima occasione. In quest’ultimo caso sono previsti anche i mezzi di trasporto alternativi come il pullman.

Treno corsa cancellata
Banchina della stazione (Foto Canva) – Bonus.it

A prescindere da cosa farà per raggiungere la meta, il cliente ha diritto all’assistenza sotto forma di pasti e bevande che devono essere commisurati ai tempi di attesa. Dunque se è mattina e c’è da attendere fino a sera, oltre al pranzo è prevista anche la cena. In alcuni casi anche il pernottamento.

Il risarcimento è di importo pari al 25% del prezzo del prezzo del biglietto se il ritardo è tra una e due ore e pari al 50% se si superano le 2 ore. Il cliente perde il diritto al risarcimento se sceglie il rimborso del biglietto.

Per gli aerei esiste la circostanza eccezionale come un forte maltempo e in questi casi non sempre c’è la compensazione o il risarcimento. Per i treni questa circostanza non esiste.

A giugno 2023 è però entrato in vigore il nuovo regolamento europeo 2021/781 secondo il quale “un’impresa ferroviaria non dovrebbe essere tenuta a corrispondere un indennizzo qualora sia in grado di dimostrare che il ritardo è stato causato da circostanze straordinarie quali condizioni meteorologiche estreme o gravi catastrofi naturali che mettevano a rischio l’esercizio sicuro del servizio”.